IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento promosso da
Bertolasio  Silvana,  residente  in  Legnago  (VR),  via  Lazio n. 7,
elettivamente  domiciliata  in  Cerea  (VR), presso lo studio del suo
difensore  avv. Luca  Bronzato,  alla via Della Liberta' n. 80/A, con
ricorso  avverso verbale di accertamento di infrazione n. 501937/C/00
registrato  al  n. 003009/00  della polizia municipale di San Martino
Buon Albergo (VR), con il quale veniva contestato alla propria figlia
Caltran  Elisa,  nata  a Legnago il 2 luglio 1971 ed ivi residente in
via  Lazio  n. 7,  la  violazione  dell'art. 126/7  C.d.S.,  per aver
circolato    con    patente   scaduta   di   validita'   alla   guida
dell'autovettura  Ford  "Ka"  targata  BC 917 ZV, di proprieta' della
ricorrente  Bertolaso  Slivana  e  per  la quale violazione era stata
comminata  la sanzione amministrativa pecuniaria di ". 242.400, oltre
a  quella  accessoria  del ritiro della patente e del fermo del detto
veicolo per mesi due;

                          Osserva in fatto

    Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria
di  questo  ufficio,  Bertolaso  Silvana impugnava il sopra descritto
verbale  lamentando  l'ingiustizia  e  l'eccessivita'  della sanzione
amministrativa  accessoria irrogata dalla polizia municipale nei suoi
confronti,   avverso   un  comportamento  assolutamente  incolpevole,
facendone  rilevare  a  suo  dire  l'illegittimita'  costituzionale e
citando,  a tale proposito, l'ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte  costituzionale  del  giudice  di  pace  di  Bologna in un caso
simile,  come  da copia della pagina di un quotidiano che allegava al
ricorso.
    Chiedeva che, previa sospensione del verbale impugnato, lo stesso
venisse  annullato nella parte che disponeva il fermo del veicolo per
mesi due.
    Con  proprio  decreto  in  data  3  l  agosto 2000 questo giudice
fissava la comparizione delle parti avanti a se' per l'udienza del 18
dicembre  2000,  ordinava  al  comune  di San Martino Buon Albergo di
depositare  in  cancelleria  copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento   e   disponeva  la  sospensione  del  provvedimento
impugnato.
    All'udienza   del   18   dicembre  2000  si  presentava  il  solo
procuratore  della  ricorrente e nessuno per il comune di San Martino
Buon  Albergo del quale, constatata la regolarita' della notifica del
decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia.
    Il  procuratore  della  ricorrente  si  riportava  ai  motivi del
ricorso,    insistendo    in    particolare    sulla   illegittimita'
costituzionale  della  norma  contenuta  nell'art. 126  C.d.S., nella
parte   in   cui,   prevedendo  come  ulteriore  pena  amministrativa
accessoria  il  fermo del veicolo per mesi due per chi viene sorpreso
alla  guida  con  patente  scaduta,  non esclude l'applicazione della
detta  pena  accessoria  anche  nel  caso  in cui il trasgressore sia
persona diversa dal proprietario del veicolo stesso.
    Sulla  base  di quanto sopra, il giudice riteneva rilevante e non
manifestamente infondata la questione sollevata.

                         Osserva in diritto

    E' principio ormai fortemente radicato nell'ordinamento giuridico
italiano  che  qualunque  conseguenza  afflittiva,  posta a carico di
qualcuno,   debba   essere   prevista  da  una  precisa  disposizione
normativa,  disciplinante  un  determinato  comportamento,  e  che la
stessa  sia  entrata in vigore prima della commissione del fatto, per
la violazione del quale e' stabilita quella conseguenza.
    Il  principio di legalita', appunto, e' considerato una conquista
degli ordinamenti democratici, in quanto la punibilita' di ogni fatto
considerato  illecito e' strettamente connessa alla consapevolezza di
sapere  con  certezza assoluta che, comportandosi in quel determinato
modo,  si  viola  una  precisa  disposizione  e  ci  si  espone  alle
conseguenze   che   quella  stessa  norma  prevede  nella  sua  parte
sanzionatoria.
    Orbene,  l'art. 126  C.d.S.,  a seguito della modifica introdotta
con  l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, descrive
il  fatto  di  chi  circola  alla  guida di un veicolo con la patente
scaduta  di  validita' e, per tale comportamento, prevede la sanzione
amministrativa  pecuniaria  principale,  che  va  da  ". 242.400 a ".
969.600,  nonche'  le  sanzioni  amministrative accessorie del ritiro
della  patente  e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di due mesi.
    Tale norma, gia' criticabile in relazione all'ampiezza della pena
pecuniaria   in   essa   prevista,  in  quanto  diretta  a  reprimere
comportamenti  scaturenti quasi sempre da semplice dimenticanza, fino
a  poco  tempo  fa puniti col ritiro della patente per pochi giorni e
con la sua restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento della
prescrizione  omessa,  colpisce  per  la notevole sproporzione tra la
pena  pecuniaria  e  l'ulteriore  sanzione accessoria, rappresentata,
come  detto,  dal  ritiro  della  patente  e,  soprattutto, dal fermo
tecnico  del  veicolo  per  due mesi, in realta' piu' grave di quella
considerata, a torto, come principale.
    A  ben  guardare,  l'art. 126  C.d.S. punisce con pena molto piu'
severa  chi  guida con patente scaduta di validita', rispetto a colui
che,  pur  avendo  sostenuto  con  esito  favorevole gli esami di cui
all'art. 121, guida un veicolo senza essere munito della patente.
    In  ogni caso, seppure con la caratteristica di estrema severita'
e  di  sproporzione tra sanzione principale ed accessoria, l'art. 126
cod.  str.  contiene  i requisiti prima elencati, in grado, cioe', di
realizzare il rispetto del sopra citato principio di legalita'.
    Sennonche'  si  verifica  in  pratica che la norma in esame venga
applicata  nella  sua  interezza anche nel caso, non infrequente, che
proprietario del veicolo sia una persona diversa dal conducente dello
stesso, sorpreso con la patente scaduta.
    Viene,  cioe',  disposto  il fermo amministrativo del veicolo per
due  mesi,  nei  confronti  del proprietario del veicolo, il quale e'
certamente  terzo  estraneo  al  comportamento  del conducente che ha
omesso di provvedere al rinnovo della sua patente scaduta.
    In  simili  casi, dunque, tale sanzione amministrativa accessoria
viene   comminata   al  terzo  estraneo,  proprietario  del  veicolo,
indipendentemente dall'applicazione di una sanzione principale, senza
contare   -  cosa  certamente  piu'  grave  -  che  viene  punito  un
comportamento non previsto da alcuna disposizione normativa.
    In  pratica,  si  considera  illecita,  e meritevole di sola pena
accessoria,   una   condotta   del   tutto  incolpevole,  consistente
nell'affidare  il  proprio  autoveicolo  ad  un'altra  persona, senza
controllare la validita' della sua patente e, in qualche caso, la sua
"incensuratezza"  in  ordine ad altra stessa violazione eventualmente
commessa da questa nei cinque anni precedenti, senza che pero' esista
alcuna  norma  -  civile,  penale  o  amministrativa - che stabilisca
l'illiceita'  di  tale  comportamento  e  ne  preveda  le conseguenze
giuridiche.
    L'unica  condotta  similare  che il codice della strada prende in
considerazione e' quella descritta nel comma 12 dell'art. 116, con il
quale  si  punisce  -  con  la sola pena pecuniaria - il fatto di chi
affida un veicolo a persona che sa essere privo della patente.
    In   questo  caso,  pero',  chi  affida  il  proprio  veicolo  e'
consapevole  che la persona e' priva della patente e sa che questa si
accinge  a  commettere  un  illecito,  consistente  nella guida senza
patente,  sicche'  accetta  volontariamente  il rischio che dalla sua
condotta  possa  scaturire  una  conseguenza  di  carattere legale in
negativo,  esattamente  prevista  in  una  precisa  norma (l'art. 116
citato).
    Secondo  il  disposto  del  comma  7  dell'art. 126,  invece,  il
proprietario   del   veicolo,  come  gia'  detto  terzo  estraneo  al
comportamento  illecito  del  conducente  con  patente scaduta, viene
punito  soltanto  per  aver  concesso  l'uso  della sua autovettura a
persona la cui patente di guida era scaduta di validita', senza prima
controllare  la  data  di  scadenza  della  patente  ed in difetto di
qualsiasi   disposizione  normativa  che  renda  obbligatorio  simile
controllo.
    Va   rilevato   altresi'   che,   qualora   il  trasgressore  non
proprietario  si  trovasse  a commettere tale violazione entro cinque
anni   da  quando  ne  ha  commesso  un'altra  della  stessa  indole,
l'incolpevole  proprietario,  si  ripete  terzo estraneo, si vedrebbe
applicare  la  (sola)  sanzione accessoria della confisca del proprio
veicolo,  senza  aver  posto  in  essere alcun comportamento illecito
previsto  da  una specifica norma, sicche' fondato appare il sospetto
di   effettivo  contrasto  del  contenuto  della  predetta  norma  in
relazione a quanto stabilito nell'art. 25 della Costituzione.
    A  ben  guardare,  nell'ipotesi  in cui il conducente con patente
scaduta sia persona diversa dal proprietario del veicolo, si verifica
un'ulteriore  incongruenza, determinata dal fatto che quest'ultimo e'
chiamato  a  rispondere  in  via  solidale,  per  la  pena pecuniaria
principale,  sicche'  e'  tenuto a pagare l'ammontare della stessa in
caso di inadempienza del trasgressore.
    Si  puo'  quindi  verificare  il  caso  che  il  terzo  estraneo,
proprietario  del  veicolo, sia ad essere l'unica persona punita, con
la  sanzione  pecuniaria principale e con quella accessoria del fermo
amministrativo  (o,  come  sopra  si  e'  visto,  addirittura  con la
confisca) senza avere violato alcuna norma giuridica.
    Palese  appare  quindi  il contrasto del contenuto dell'art. 126,
comma  7,  cod.  str.  nella  parte in cui non esclude l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo  per  due  mesi,  ovvero  della  confisca, nel caso in cui lo
stesso  veicolo  appartenga  a  persona diversa dal trasgressore, con
l'art. 25,  secondo  comma,  e  con  l'art. 27,  primo  comma,  della
Costituzione.