IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Bertolasio Silvana, residente in Legnago (VR), via Lazio n. 7, elettivamente domiciliata in Cerea (VR), presso lo studio del suo difensore avv. Luca Bronzato, alla via Della Liberta' n. 80/A, con ricorso avverso verbale di accertamento di infrazione n. 501937/C/00 registrato al n. 003009/00 della polizia municipale di San Martino Buon Albergo (VR), con il quale veniva contestato alla propria figlia Caltran Elisa, nata a Legnago il 2 luglio 1971 ed ivi residente in via Lazio n. 7, la violazione dell'art. 126/7 C.d.S., per aver circolato con patente scaduta di validita' alla guida dell'autovettura Ford "Ka" targata BC 917 ZV, di proprieta' della ricorrente Bertolaso Slivana e per la quale violazione era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di ". 242.400, oltre a quella accessoria del ritiro della patente e del fermo del detto veicolo per mesi due; Osserva in fatto Con rituale e tempestivo ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio, Bertolaso Silvana impugnava il sopra descritto verbale lamentando l'ingiustizia e l'eccessivita' della sanzione amministrativa accessoria irrogata dalla polizia municipale nei suoi confronti, avverso un comportamento assolutamente incolpevole, facendone rilevare a suo dire l'illegittimita' costituzionale e citando, a tale proposito, l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale del giudice di pace di Bologna in un caso simile, come da copia della pagina di un quotidiano che allegava al ricorso. Chiedeva che, previa sospensione del verbale impugnato, lo stesso venisse annullato nella parte che disponeva il fermo del veicolo per mesi due. Con proprio decreto in data 3 l agosto 2000 questo giudice fissava la comparizione delle parti avanti a se' per l'udienza del 18 dicembre 2000, ordinava al comune di San Martino Buon Albergo di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e disponeva la sospensione del provvedimento impugnato. All'udienza del 18 dicembre 2000 si presentava il solo procuratore della ricorrente e nessuno per il comune di San Martino Buon Albergo del quale, constatata la regolarita' della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata la contumacia. Il procuratore della ricorrente si riportava ai motivi del ricorso, insistendo in particolare sulla illegittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 126 C.d.S., nella parte in cui, prevedendo come ulteriore pena amministrativa accessoria il fermo del veicolo per mesi due per chi viene sorpreso alla guida con patente scaduta, non esclude l'applicazione della detta pena accessoria anche nel caso in cui il trasgressore sia persona diversa dal proprietario del veicolo stesso. Sulla base di quanto sopra, il giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata. Osserva in diritto E' principio ormai fortemente radicato nell'ordinamento giuridico italiano che qualunque conseguenza afflittiva, posta a carico di qualcuno, debba essere prevista da una precisa disposizione normativa, disciplinante un determinato comportamento, e che la stessa sia entrata in vigore prima della commissione del fatto, per la violazione del quale e' stabilita quella conseguenza. Il principio di legalita', appunto, e' considerato una conquista degli ordinamenti democratici, in quanto la punibilita' di ogni fatto considerato illecito e' strettamente connessa alla consapevolezza di sapere con certezza assoluta che, comportandosi in quel determinato modo, si viola una precisa disposizione e ci si espone alle conseguenze che quella stessa norma prevede nella sua parte sanzionatoria. Orbene, l'art. 126 C.d.S., a seguito della modifica introdotta con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, descrive il fatto di chi circola alla guida di un veicolo con la patente scaduta di validita' e, per tale comportamento, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria principale, che va da ". 242.400 a ". 969.600, nonche' le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di due mesi. Tale norma, gia' criticabile in relazione all'ampiezza della pena pecuniaria in essa prevista, in quanto diretta a reprimere comportamenti scaturenti quasi sempre da semplice dimenticanza, fino a poco tempo fa puniti col ritiro della patente per pochi giorni e con la sua restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento della prescrizione omessa, colpisce per la notevole sproporzione tra la pena pecuniaria e l'ulteriore sanzione accessoria, rappresentata, come detto, dal ritiro della patente e, soprattutto, dal fermo tecnico del veicolo per due mesi, in realta' piu' grave di quella considerata, a torto, come principale. A ben guardare, l'art. 126 C.d.S. punisce con pena molto piu' severa chi guida con patente scaduta di validita', rispetto a colui che, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida un veicolo senza essere munito della patente. In ogni caso, seppure con la caratteristica di estrema severita' e di sproporzione tra sanzione principale ed accessoria, l'art. 126 cod. str. contiene i requisiti prima elencati, in grado, cioe', di realizzare il rispetto del sopra citato principio di legalita'. Sennonche' si verifica in pratica che la norma in esame venga applicata nella sua interezza anche nel caso, non infrequente, che proprietario del veicolo sia una persona diversa dal conducente dello stesso, sorpreso con la patente scaduta. Viene, cioe', disposto il fermo amministrativo del veicolo per due mesi, nei confronti del proprietario del veicolo, il quale e' certamente terzo estraneo al comportamento del conducente che ha omesso di provvedere al rinnovo della sua patente scaduta. In simili casi, dunque, tale sanzione amministrativa accessoria viene comminata al terzo estraneo, proprietario del veicolo, indipendentemente dall'applicazione di una sanzione principale, senza contare - cosa certamente piu' grave - che viene punito un comportamento non previsto da alcuna disposizione normativa. In pratica, si considera illecita, e meritevole di sola pena accessoria, una condotta del tutto incolpevole, consistente nell'affidare il proprio autoveicolo ad un'altra persona, senza controllare la validita' della sua patente e, in qualche caso, la sua "incensuratezza" in ordine ad altra stessa violazione eventualmente commessa da questa nei cinque anni precedenti, senza che pero' esista alcuna norma - civile, penale o amministrativa - che stabilisca l'illiceita' di tale comportamento e ne preveda le conseguenze giuridiche. L'unica condotta similare che il codice della strada prende in considerazione e' quella descritta nel comma 12 dell'art. 116, con il quale si punisce - con la sola pena pecuniaria - il fatto di chi affida un veicolo a persona che sa essere privo della patente. In questo caso, pero', chi affida il proprio veicolo e' consapevole che la persona e' priva della patente e sa che questa si accinge a commettere un illecito, consistente nella guida senza patente, sicche' accetta volontariamente il rischio che dalla sua condotta possa scaturire una conseguenza di carattere legale in negativo, esattamente prevista in una precisa norma (l'art. 116 citato). Secondo il disposto del comma 7 dell'art. 126, invece, il proprietario del veicolo, come gia' detto terzo estraneo al comportamento illecito del conducente con patente scaduta, viene punito soltanto per aver concesso l'uso della sua autovettura a persona la cui patente di guida era scaduta di validita', senza prima controllare la data di scadenza della patente ed in difetto di qualsiasi disposizione normativa che renda obbligatorio simile controllo. Va rilevato altresi' che, qualora il trasgressore non proprietario si trovasse a commettere tale violazione entro cinque anni da quando ne ha commesso un'altra della stessa indole, l'incolpevole proprietario, si ripete terzo estraneo, si vedrebbe applicare la (sola) sanzione accessoria della confisca del proprio veicolo, senza aver posto in essere alcun comportamento illecito previsto da una specifica norma, sicche' fondato appare il sospetto di effettivo contrasto del contenuto della predetta norma in relazione a quanto stabilito nell'art. 25 della Costituzione. A ben guardare, nell'ipotesi in cui il conducente con patente scaduta sia persona diversa dal proprietario del veicolo, si verifica un'ulteriore incongruenza, determinata dal fatto che quest'ultimo e' chiamato a rispondere in via solidale, per la pena pecuniaria principale, sicche' e' tenuto a pagare l'ammontare della stessa in caso di inadempienza del trasgressore. Si puo' quindi verificare il caso che il terzo estraneo, proprietario del veicolo, sia ad essere l'unica persona punita, con la sanzione pecuniaria principale e con quella accessoria del fermo amministrativo (o, come sopra si e' visto, addirittura con la confisca) senza avere violato alcuna norma giuridica. Palese appare quindi il contrasto del contenuto dell'art. 126, comma 7, cod. str. nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, ovvero della confisca, nel caso in cui lo stesso veicolo appartenga a persona diversa dal trasgressore, con l'art. 25, secondo comma, e con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.